Misure per la prevenzione degli incendi stagione 2025. L’Ordinanza del Sindaco

Per Ordinanza Sindacale n° 8 del 17.04.2025, dal 15 maggio 2025 al 31 Ottobre 2025 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

  • a) accendere fuochi di ogni genere;
  • b) far brillare mine o usare esplosivi;
  • c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori
    che producano faville o brace;
  • e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  • f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  • i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
  • k) dalle ore 6,00 alle ore 9,00 a esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell’anno che va dal 1° Gennaio al 14 maggio e dal 1 novembre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014).

In allegato a fondo pagina, l’Ordinanza testo integrale.

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